{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-59--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003536.pdf?ID=150003536", "Checksum": "28a956b7a0c151aa5b2d1da1f2b573cf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:01", "Checksum": "9703e4eded131a3908a34725290386a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r\n\n 4\nAlla luce di queste circostanze, si tratta pertanto di stabilire se l’ordinamento\ndei funzionari federali contiene una lacuna che l’autorità amministrativa o\ngiudiziaria deve colmare per non cadere nel diniego di giustizia.\n4. Dottrina e giurisprudenza distinguono notoriamente fra lacune autentiche\no pure e lacune improprie. Una legge comporta una lacuna autentica,\novverosia non voluta dal legislatore, quando non fornisce una risposta ad\nuna questione che la sua applicazione pone ineluttabilmente: a questa lacuna\nl’autorità amministrativa o giudiziaria deve porre rimedio secondo la regola\ngenerale dell’art. 1 cpv. 2 CC. A differenza delle lacune pure, che inibiscono\nl’applicazione di una norma, le lacune improprie consistono nella mancanza\ndi una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre: in tal\ncaso, l’autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare la lacuna, poiché\nessa si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione\ndei poteri (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 95 e\n127; Adelio Scolari, Diritto amministrativo ticinese 1991, n. 99).\na. L’Ordinamento dei funzionari federali ha segnatamente demandato\nal Consiglio federale il compito di disciplinare il diritto allo stipendio,\nall’indennità di residenza e agli assegni in caso di assenza dal servizio e\nquello di regolare le condizioni per la concessione dei congedi (art. 45 cpv. 5\nlett. a, art. 50 cpv. 2 lett. c OF). Nel Regolamento dei funzionari (1), il diritto allo\nstipendio in caso d’assenza per malattia o infortunio è retto dall’art. 55 e la\nconcessione dei congedi dall’art. 61. Ora, nel testo originale del 10 novembre\n1959 (RU 1959 1137), il’RF 1 non disciplinava l’assenza dal servizio in caso di\nmaternità e di parto: il diritto allo stipendio durante la relativa assenza era\nassicurato (verosimilmente) dalla norma che regolava l’assenza per malattia o\ninfortunio. In effetti, il diritto allo stipendio per la durata di due mesi in caso di\nassenza a causa di parto è stato introdotto con ordinanza del 20 dicembre 1972\n(RU 1973 135), proprio attraverso una completazione dell’art. 55 cpv. 1 RF 1,\nche disciplinava e disciplina tuttora il diritto allo stipendio in caso d’assenza\ndal servizio per malattia o infortunio. Questa completazione dell’art. 55 cpv. 1\nRF 1 (ultima frase) è stata abrogata con la modificazione del 19 giugno 1989 del\nmedesimo regolamento (RU 1989 1217), che ha istituito appunto uno specifico\ncongedo di maternità pagato con l’aggiunta del nuovo cpv. 2bis dell’art. 61.\nOra, la primitiva collocazione della norma, la sua evoluzione e il suo tenore\nletterale dimostrano che il diritto allo stipendio in caso d’assenza per causa\ndi parto, dapprima, e quello al congedo di maternità pagato, dappoi, sono\nstati istituiti per motivi d’ordine biologico legati al parto e possono essere\nriconosciuti - in linea di principio - soltanto alla madre naturale (cfr. sentenza\n11 febbraio 1994 del Tribunale federale, già citata, in BVR 1995 pag. 109 segg.;\nsentenza inedita 28 giugno 1995 del Tribunale amministrativo del Cantone di\nBasilea Campagna in re V. T., consid. 2).\nb. L’adozione era già disciplinata dal testo originale del CC del 1907 (parte\nseconda, titolo settimo, capo terzo, art. 264 segg.) ed è poi stata parificata alla\nfiliazione con la modifica del 30 giugno 1972 (RU 1972 2653). In effetti, con\nl’adozione sorge il rapporto di filiazione, analogamente a quel che avviene\nfra la madre e il figlio con la nascita e fra il padre e il figlio attraverso il\nmatrimonio con la madre o per riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252\nCC), e l’adottato acquista non solo lo stato giuridico di figlio dei genitori\nadottivi, ma anche la loro cittadinanza (art. 267 e 267a CC). Il nuovo diritto\nsi basa infatti sul presupposto che l’adozione rappresenta un’istituzione\n\n"}