{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-59--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003536.pdf?ID=150003536", "Checksum": "28a956b7a0c151aa5b2d1da1f2b573cf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:01", "Checksum": "9703e4eded131a3908a34725290386a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r\n\n 3\ncompetente, il congedo suddetto è stato concesso per motivi di mera equità,\ndal momento che l’ordinamento dei funzionari federali non conferisce alcun\ndiritto all’ottenimento di un congedo pagato in caso d’adozione.\n3.a. Alcuni Cantoni hanno già disciplinato il congedo di adozione. Il\nregolamento d’applicazione della legge generale relativa al personale\ndell’amministrazione del Canton Ginevra, del 7 dicembre 1987 (RL B.5.1),\ndispone ad esempio che l’adozione è trattata analogamente alla maternità\n(16 settimane di congedo), a condizione però che il bambino adottato non\nabbia un’età superiore ai dieci anni (art. 31 cpv. 7). Il Tribunale federale,\nstatuendo sull’applicazione di una disposizione del tutto analoga prevista\ndallo statuto del personale degli enti ospedalieri dello stesso Cantone, ha\navuto modo di rilevare che tale disposizione non istituisce un congedo\ndi maternità, ma un congedo parentale, e che il rifiuto di concedere\ncodesto congedo al padre adottivo sarebbe pertanto incompatibile con\nl’art. 4 cpv. 2 Cost. (sentenza inedita del 2 novembre 1990 in re B.; cfr.\ninoltre la sentenza dell’11 febbraio 1994 in re X., apparsa in: Bernische\nVerwaltungsrechtsprechung [BVR] 1995 pag. 109 segg., 116 consid. 4c ).\nParimenti, la nuova legge ticinese sull’ordinamento degli impiegati dello Stato\ne dei docenti, del 15 marzo 1995 (LORD - RL 2.5.4.1), stabilisce che, in caso\ndi adozione di bambini estranei alla famiglia di età non superiore ai cinque\nanni, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato\nfino ad un massimo di otto settimane, ritenuto inoltre che egli può in tal caso\nanche beneficiare di un congedo totale o parziale non pagato per un massimo\ndi nove mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell’anno scolastico\n(art. 48). L’introduzione di un periodo di congedo pagato per i casi di adozione\ndi bambini in tenera età ed estranei alla famiglia è stato giustificato per il\nvalore sociale dell’adozione stessa e il notevole impegno, soprattutto di tempo,\nche i genitori adottivi debbono spesso affrontare per espletare le relative\npratiche (messaggio 12 agosto 1994, n. 4279, del Consiglio di Stato, pag. 21 ad\nart. 47).\nb. L’ordinamento dei funzionari federali non prevede il congedo di adozione\nné lo disciplina altrimenti, richiamando per analogia le norme sul congedo di\nmaternità. D’altra parte, neppure le direttive del Dipartimento federale delle\nfinanze concernenti i presupposti per la concessione dei congedi - adottate il\n21 novembre 1990 in applicazione dell’art. 61 cpv. 4 RF 1, dell’art. 85 cpv. 4 RF 3\ne dell’art. 71 cpv. 4 del Regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959 (RI,\nRS 172.221.104) - contemplano in qualche modo il congedo di adozione: esse\nriservano invece esplicitamente (art. 5 cpv. 2 lett. i) le istruzioni che reggono il\ncongedo di maternità secondo l’art. 61 cpv. 2bis RF 1 e che sono state emanate\ndall’Ufficio federale del personale il 19 settembre 1989. Certo, il tema del\ncongedo di adozione è stato discusso il 21 settembre 1993 dalla Conferenza\ndei servizi centrali del personale. Tuttavia, in quella sede s’è semplicemente\nconstatato che il diritto vigente non contempla un siffatto congedo, e i servizi\ncentrali si sono opposti all’emanazione di una regolamentazione generale da\nparte dell’Ufficio federale del personale.\n\n"}