{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-59--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003536.pdf?ID=150003536", "Checksum": "28a956b7a0c151aa5b2d1da1f2b573cf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:01", "Checksum": "9703e4eded131a3908a34725290386a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r\n\n 2\ndi un figlio in applicazione analogica dell’art. 43 cpv. 2 dell’Ordinamento\ndei funzionari del 30 giugno 1927 (OF, RS 172.221.10). L’autorità federale\ntoglieva inoltre l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso conformemente\nall’art. 55 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura\namministrativa (PA, RS 172.021).\nD. M. è insorta contro la predetta decisione dinanzi alla Commissione di\nricorso in materia di personale federale (CRP), postulando il riconoscimento\ndi un congedo di maternità per adozione della durata di quattro mesi e, in via\nprovvisionale, il conferimento dell’effetto sospensivo, ossia la concessione del\nrichiesto congedo per una durata massima di quattro mesi. Dei motivi si dirà,\nse necessario, in seguito.\nE. Il Dipartimento competente ha presentato le sue osservazioni il 23 maggio\n1996, proponendo la reiezione del gravame e quella della domanda di\nprovvedimenti cautelari con relativa conferma della decisione impugnata.\nEsso ha rilevato in modo particolare che la decisione rispetta le disposizioni\nriguardanti la concessione di un congedo d’adozione, emanate d’intesa con\nl’Ufficio federale del personale.\nF. Con decisione incidentale del 31 maggio 1996, il Presidente della CRP ha\nrespinto la domanda provvisionale di conferimento dell’effetto sospensivo.\nQuesta decisione non è stata impugnata.\n\nDai considerandi:\n\n1. Il ricorso di M. è tempestivo (art. 50 PA) ed è ricevibile in ordine giusta\nl’art. 47 cpv. 1 lett. b PA e l’art. 58 cpv. 2 lett. b n. 3 OF in comb. con l’art. 100\nlett. e della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria\n(OG, RS 173.110).\nCon il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del\ndiritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento,\nl’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e\nl’inadeguatezza della decisione impugnata (art. 49 PA). In particolare, la CRP\npuò verificare d’ufficio le costatazioni di fatto e può controllare liberamente\nl’applicazione del diritto, non essendo vincolata né dai considerandi della\ndecisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTF\n113 Ib 371 consid. 1c). Principio inquisitorio e applicazione d’ufficio del diritto\nnon dispensano comunque le parti dal dovere di collaborare e da quello di\narticolare le loro censure (DTF 110 V 52/53 consid. 4a).\n2. Con la decisione impugnata, il Dipartimento competente, richiamandosi\nalle disposizioni emanate d’intesa con l’Ufficio federale del personale, ha\nriconosciuto alla ricorrente un congedo d’adozione pagato di due mesi: esso\nha fatto capo per analogia all’art. 61 cpv. 2bis RF 1, applicabile ai funzionari del\nDipartimento competente in virtù dell’art. 1 cpv. 2 dello stesso regolamento.\nQuesta disposizione - emanata dal Consiglio federale in base agli art. 45\ncpv. 5 e art. 50 cpv. 2 OF - conferisce alla funzionaria il diritto a un congedo\nmaternità pagato di quattro mesi, se il giorno del parto essa ha maturato il\nsuo secondo anno di servizio, e di due mesi in tutti gli altri casi, stabilendo\naltresì che, ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese\ndel suo congedo immediatamente prima del parto. A mente del Dipartimento\n\n"}