Art. 31 cpv. 1 n. 8 e 9 OF. Collocamento in posizione provvisoria o licenziamento disciplinare. Violazione delle disposizioni concernenti l’orario di lavoro. - Il collocamento in posizione provvisoria e il licenziamento disciplinare possono essere disposti soltanto qualora il funzionario si sia reso colpevole di violazioni gravi e ripetute degli obblighi di servizio. La revoca deve in principio essere preceduta da un’ammonizione; può tuttavia essere pronunciata senza previa ammonizione ove, nella sua situazione, il comportamento del funzionario risulti assolutamente incompatibile (consid. 4). - Nell’amministrazione federale vale in principio l’orario di lavoro flessibile.