Art. 31 cpv. 1 n. 5 OF. Trasferimento disciplinare. Competenza della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale in caso di trasferimento disciplinare (consid. 1). Natura di sanzione amministrativa della misura disciplinare. Il trasferimento disciplinare (misura che può essere definita di media gravità) s’impone soprattutto laddove l’errore disciplinare commesso lasci apparire improponibile il mantenimento dell’agente nel posto occupato o inammissibile per il luogo di servizio e il personale (consid. 3). Premessa dell’errore disciplinare. Questo è adempiuto allorquando il funzionario commetta una violazione colpevole degli obblighi di servizio (consid.