L’istituto della prescrizione è considerato principio generale del diritto amministrativo svizzero: per tale ragione, le pretese di diritto pubblico sottostanno alla prescrizione anche in mancanza di una disposizione legale esplicita. La prescrizione non può essere prorogata, ma soltanto, a determinate condizioni, interrotta o sospesa (consid. 4). Se lo Stato è debitore di un credito di diritto pubblico, la prescrizione non è esaminata d’ufficio, bensì soltanto su eccezione sollevata dall’ente pubblico e nella misura in cui tale rimedio non sia inadeguato (consid. 6). Se pretese - fondate sulla protezione della fiducia - si prescrivono, vi è allora conflitto tra prescrizione