2 PA (consid. 2). - Il ritiro, la concessione o la restituzione dell’effetto sospensivo è funzione di una ponderazione degli interessi tra l’esecuzione immediata della decisione e il mantenimento del regime precedente fino a diritto accertato. L’autorità deve quindi procedere a una ponderazione degli interessi pubblici e privati pertinenti. Riguardo alla sua natura, la decisione - presa nell’ambito di provvedimenti d’urgenza - può essere soltanto sommaria (consid. 2.a).