Commissione federale di ricorso in materia di personale federale. In applicazione analoga dei capoversi 2 e 3 dell’art. 343 CO, al funzionario e all’impiegato di diritto pubblico deve essere data possibilità di sottoporre almeno una volta la controversia a un’autorità giudiziaria senza rischio di spese processuali. La Commissione federale di ricorso in materia di personale federale, in quanto prima istanza ricorsuale indipendente dall’Amministrazione, non addossa al ricorrente spese processuali, a meno che si tratti di ricorsi temerari o sconsiderati (consid. 5). I