non deve essere fissato dall’autorità disciplinare per il momento della ripresa della capacità lavorativa (consid. 2 e 4). Diritto del funzionario allo stipendio in caso di cessazione del rapporto d’impiego per decisione disciplinare. Il funzionario ha diritto allo stipendio fino al momento in cui il rapporto di servizio cessa conformemente alla decisione. Da quel momento in poi non è più dato diritto allo stipendio, anche se la decisione disciplinare non è presa avanti, bensì durante la malattia del funzionario (consid. 3). Messa a carico delle spese nella procedura davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di personale federale.