Licenziamento disciplinare di un funzionario durante il periodo di malattia (condizioni e momento). Il licenziamento disciplinare può essere pronunciato anche se il funzionario è assente dal servizio per malattia, qualora siano adempiute le condizioni oggettive di tale misura. Va fatta un’unica restrizione: il funzionario non deve essere impedito dalla malattia di fare uso del diritto di difendersi conferitogli espressamente dall’art. 32 cpv. 2 OF. Il licenziamento non deve essere fissato dall’autorità disciplinare per il momento della ripresa della capacità lavorativa (consid. 2 e 4).