{"Signatur": "CH_VB_011", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_011_JAAC-70-44--_2004-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007322.pdf?ID=150007322", "Checksum": "02c9d46938de93c5a2489c0b2ea0f5b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.44 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  CRINEN, Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, jusqu'à 2006 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CRINAM, Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  CRINEN, Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CRINAM, Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:51", "Checksum": "a666001fca9fb84f61ba70c59188ffdf", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM 16.12.2004 JAAC 70.44 \r\n\n 4\nnecessaria. Nella fattispecie, tenuto conto delle circostanze eccezionali,\nle condizioni per la procedura di eliminazione delle divergenze secondo\nla LOGA possono essere considerate soddisfatte (consid. 4.11).\n- La società anonima dell’aeroporto di Zurigo e l’UFAC non disponevano\ndi indicazioni sicure e vincolanti sull’eventuale possibilità futura di\ncontinuare ad utilizzare lo spazio aereo della Germania meridionale. Si\nè tenuto conto della situazione poco chiara in modo adeguato inserendo\ndegli obblighi nella decisione di concessione. Da più punti di vista si\npoteva considerare che vi fosse un consenso implicito o almeno una\ntolleranza da parte della Germania in merito all’utilizzo immutato\ndello spazio aereo tedesco (consid. 6). Dal 1° settembre 2001 da parte\ntedesca esisteva una regolamentazione esaustiva della procedura di\navvicinamento e di decollo con le relative ordinanze di applicazione\n(consid. 6.4.4).\n- Uno spostamento dell’esame globale del regolamento d’esercizio,\ncompreso l’esame di impatto ambientale necessario secondo l’art.\n74a cpv. 2 OSIA, era ammissibile, in particolare a causa dell’esistenza\ndi domande non chiarite sul futuro assetto d’esercizio. Il recupero\ndell’esame è stato assicurato grazie ad un onere previsto nella\nconcessione (consid. 9). Il concetto dell’esercizio era già stato oggetto\ndi un esame di impatto ambientale nel quadro della procedura\ndi concessione per la 5a tappa di costruzione (consid. 9.4.1). La\nvalutazione globale con un esame di impatto ambientale completo\ndeve essere obbligatoriamente effettuata nella procedura in corso\nconcernente il regolamento d’esercizio per la società anonima\ndell’aeroporto di Zurigo presentato il 31 dicembre 2003 (consid. 9.3.4 e\n9.4.3).\n- In confronto al vecchio regolamento non sono permesse modifiche che\nesulano da determinate categorie (oneri Dock Midfield e altre modifiche\nimperative) e che possono rappresentare malgrado tutto modifiche\nrilevanti del concetto d’esercizio dal punto di vista ambientale. Solo\ncosì può essere giustificata la rinuncia provvisoria ad una valutazione\ncompleta e ad un esame di impatto ambientale (consid. 9.5).\n- Le limitazioni dei movimenti di volo (tetto dei movimenti) non possono\nessere escluse a priori. Potrebbero però essere decise in presenza di\nun concetto d’esercizio definitivo o almeno provvisorio (consid. 11),\nnecessario anche per ulteriori limitazioni future delle ore d’esercizio\nnotturne (consid. 12) e per il catasto delle immissioni foniche (consid.\n14).\n- Critiche materiali inerenti l’OSIA. L’assenza della scheda\ndell’aeroporto di Zurigo non costituisce un motivo di impedimento per\nadattamenti necessari delle questioni operative dell’aeroporto (consid.\n16).\n- Le procedure di coordinamento e di eliminazione delle divergenze\nportano ad un coordinamento reciproco fra piano direttore e\npianificazione settoriale (tenendo conto dei piani direttori cantonali),\naltrimenti la decisione spetta al Consiglio federale (consid. 17).\n\n5\n- Nella presente procedura concernente il regolamento d’esercizio non\nsi entra nel merito di richieste di risarcimento derivanti da limitazioni\ndel diritto di proprietà. A questo scopo occorre fare capo alle procedure\nformali di espropriazione (consid. 19).\n\n"}