Navigazione aerea. Modifiche di un’aeronave. Tassa. Fattura intermedia. - Una fattura che contiene l’importo da pagare, una breve motivazione e l’indicazione dei rimedi di diritto deve essere considerata una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (consid. 1). - La tassa ha una base legale formale nell’art. 3 cpv. 3 LNA (consid. 7.2). - Le procedure di autorizzazione di un’importante modifica di un’aeronave secondo l’art. 43 rispettivamente 45 ODNA, che devono sfociare in una decisione, non sono ancora terminate. Di conseguenza, al momento attuale, sulla base della regola dell’art. 11 cpv. 1 OTA, secondo cui la riscossione di tasse avviene immediatamente dopo l’esecuzione della prestazione