Diritto delle telecomunicazioni. Chiamate d’urgenza. Indicazione del numero di chiamata ed identificazione del luogo. - Art. 46 LTC e art. 28 cpv. 3 OST. Il diritto della persona che effettua la chiamata di evitare che il suo numero compaia sull’apparecchio del numero chiamato può essere limitato solo in caso di selezione di un numero di un servizio che ha il compito di ricevere chiamate d’urgenza ed organizzare interventi di salvataggio per la protezione di persone e cose (consid. 5.5). - Gli interessi ad un lavoro di polizia preventivo efficace e alla persecuzione penale non sono preponderanti rispetto alla protezione della personalità della persona che effettua la chiamata (consid.