Diritto delle telecomunicazioni. Revoca sproporzionato di un numero telefonico di servizio a valore aggiunto. Regola dell’onere della prova e valutazione delle prove. Art. 11 cpv. 1 lett. b ORAT. Art. 11a cpv. 1 OIP. Art. 5 cpv. 2 Cost. Art. 12 e art. 13 PA. - L’Ufficio federale delle telecomunicazioni (UFCOM) viola il suo dovere di accertare i fatti e le regole dell’onere della prova se esige dalla titolare di un numero di servizio a valore aggiunto la prova che non vi è stata violazione delle disposizioni sulla pubblicazione dei prezzi e minaccia la revoca del numero in caso di mancata produzione della prova (consid. 6.1).