Diritto del traffico aereo. Possibilità di impugnare una modifica della struttura dello spazio aereo. Ammissibilità di limitazioni dell’utilizzo dello spazio aereo. Obbligo di indennizzo. Art. 5 PA. Art. 26 cpv. 2 e art. 27 Cost. - Il nuovo ordinamento della struttura dello spazio aereo è una decisione generale ed in quanto tale impugnabile con ricorso (consid. 1). - Le limitazioni decise nell’ambito del nuovo ordinamento della struttura dello spazio aereo attorno all’aeroporto di Zurigo per il traffico aereo a vista sono misure proporzionate per garantire la sicurezza del traffico aereo. La relativa ingerenza nella libertà economica dei gestori dei campi d’aviazione circostanti è