ai sensi della legge sul coordinamento. Non è quindi l’autorità (federale) che dirige la procedura ad essere competente per la decisione, bensì tale competenza resta ai cantoni che, attraverso la riscossione di una compensazione per vantaggi considerevoli, proteggono un interesse pubblico indipendente dall’oggetto della procedura d’approvazione dei piani (consid. 5.2.3 e 5.2.4).