1 Art. 37 LNA. Impianti per aerodromi. Costruzione di un ristorante presso l’aerodromo. - Salvaguardia degli interessi della Confederazione in materia di navigazione aerea nella procedura cantonale e rispetto del diritto cantonale nella procedura di diritto federale (consid. 6.1). - Criteri per la distinzione fra costruzioni e impianti destinati totalmente o prevalentemente all’attività aerea, che devono essere autorizzati dall’Ufficio federale dell’aviazione civile, e gli impianti accessori, che sottostanno al diritto cantonale (consid. 6.2). - Nella fattispecie, il ristorante dell’aerodromo è un impianto accessorio (consid. 6.2.4).