Regesti: Obbligo d'informazione del Consiglio federale riguardo ai testi in votazione (cifra 3). Nelle spiegazioni di voto, il Consiglio federale può illustrare anche la sua posizione iniziale e gli argomenti a favore di tale posizione (cifra 3). Il Consiglio federale può emanare una raccomandazione di voto. Questa non può tuttavia divergere da quelle del Parlamento (cifra 5). Rechtliche Grundlagen: Art. 174, 180 Abs. 2, 182 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 10 RVOG (SR 172.010); Art. 10, 11 BPR (SR 161.1) Base juridique: Art. 174, 180 al. 2, 182 al. 2 Cst. (RS 101); art. 10 LOGA (RS 172.010); art. 10, 11 LDP (RS 161.1)