Ciò non significa tuttavia che tutti i punti di vista debbano essere presentati in maniera identica in un’ottica qualitativa e quantitativa (consid. 5). - Una banalizzazione della violenza a seguito dell’omissione di fatti essenziali costituisce una violazione della presentazione fedele degli avvenimenti (art. 4 cpv. 1 LRTV). L’art. 6 LRTV in questo caso non può essere invocato ex negativo (consid. 6 a 6.2).