Radio e televisione. Diversità delle opinioni. Obbligo di trasparenza. Rappresentazione della violenza. Art. 4 cpv. 1 e 2, art. 6 cpv. 1 LRTV. - Per principio, in un ricorso globale l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva prende in considerazione solo le trasmissioni diffuse dopo l’inoltro di un reclamo al mediatore (consid. 1.4). - L’esame dei ricorsi si svolge in maniera distinta per la radio e la televisione (consid. 1.5). - L’esigenza di pluralità implica che il diffusore non prenda in considerazione unicamente le opinioni della maggioranza. Ciò non significa tuttavia che tutti i