Radio e televisione. Propaganda politica alla televisione. Art. 18 cpv. 5 LRTV. Art. 10 CEDU. - L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva può esaminare se, mediante uno spot pubblicitario, viene diffusa propaganda politica illecita (consid. 2.3 seg.). - Anche uno spot trasmesso gratuitamente costituisce un messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 18 LRTV (consid. 4). - La propaganda politica è tuttora illecita se, nel caso concreto, si ravvisano motivi rilevanti e sufficienti a giustificarne il divieto (consid. 4.3). - Lo spot al centro delle critiche dell’Organizzazione Svizzera d’aiuto ai rifugiati non costituisce propaganda politica illecita. Poiché diffuso