dei programmi una varietà musicale (consid. 3.4). - Il mandato dell’art. 26 cpv. 2 lett. a LRTV, relativo ai programmi radiofonici della SSR, può essere adempiuto sia trasmettendo un’elevata quota di titoli musicali di origine svizzera, sia trasmettendo regolarmente titoli elvetici oppure adottando misure di sostegno a favore della produzione musicale indigena o di produzioni proprie (consid. 4.4).