Radio e televisione. Mandato relativo ai programmi. Autonomia dell’emittente. Varietà musicale su Radio DRS 1. Art. 3 cpv. 1 lett. b, art. 5 cpv. 1 e art. 26 cpv. 2 lett. a LRTV. - In mancanza di disposizioni esplicite in materia di musica e di relative quote, non è possibile dedurre che Radio DRS 1 sia completamente libera nella determinazione del suo programma musicale (consid. 2.2 segg.). - Più è vago il mandato di un programma, più è grande l’autonomia dell’emittente secondo l’art. 5 cpv. 1 LRTV (consid. 2.5). - L’obiettivo del mandato culturale di cui all’art. 3 cpv. 1 LRTV consiste nell’obbligare le radioemittenti svizzere a garantire con l’insieme dei programmi una