5.1.3). - Nell’ambito di una diffusione corretta delle notizie, al pubblico non devono essere nascosti fatti importanti ai fini della formazione di un’opinione (consid. 5.2.1). - Nella misura in cui un’emittente riprende notizie provenienti da fonti sicure, e rientrano in questa categoria anche le informazioni diramate dalle grandi agenzie telegrafiche, di regola non sono necessarie ulteriori ricerche (consid. 5.2.2). - In casu il ricorso è stato respinto in quanto il pubblico ha potuto formarsi una propria opinione in base a una breve notizia riguardante il numero di persone decedute l’anno prima in seguito al consumo di stupefacenti.