Art. 4 cpv. 1 1o periodo LRTV. Principi dell’oggettività e della diligenza giornalistica applicati a trasmissioni d’informazione alla radio. Informazione sul numero di decessi dovuti alla droga. - In relazione all’uso di un determinato termine in una trasmissione informativa (in casu «droga»), è decisivo che esso sia comprensibile per il pubblico. Perché sia rispettato il principio dell’oggettività, non è peraltro necessario che detto termine soddisfi anche requisiti scientifici (consid. 5.1.3). - Nell’ambito di una diffusione corretta delle notizie, al pubblico non devono essere nascosti fatti importanti ai fini della formazione di un’opinione (consid.