In aggiunta, il suo messaggio non aveva carattere distruttivo e non si opponeva al mandato culturale che la SSR è tenuta a rispettare. Il fatto che egli si sia espresso a favore del finanziamento pubblico delle scuole private non è contrario all’obbligo della radio e della televisione di incentivare il civismo del pubblico (art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV). La trasmissione in oggetto non ha dunque violato il mandato culturale di cui all’art. 3 cpv. 1 LRTV. 6.7. Considerando la trasmissione contestata nel suo insieme, l’Autorità di ricorso ritiene che le obiezioni formulate dai ricorrenti non siano giustificate.