Secondo la giurisprudenza dell’Autorità di ricorso in materia di trasmissione religiose (GAAC 57.47 pag. 389), l’emittente non è tenuta a vegliare affinché il messaggio diffuso sia di carattere specificamente cristiano. Essa può limitarsi a controllare il rispetto delle disposizioni legali, in particolare quella secondo cui le opinioni personali devono essere riconoscibili come tali. 6.4. Nel valutare la conformità al diritto in materia di programmi di una trasmissione a carattere prevalentemente soggettivo, è opportuno applicare un metro meno severo che per una trasmissione d’informazione.