I ricorrenti fanno valere che la trasmissione ha violato il principio della trasparenza di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV. A loro giudizio, le opinioni personali del sacerdote, lungi dall’essere riconoscibili come tali, si confondevano con citazioni da testi ufficiali della Chiesa; peccavano inoltre di parzialità e non riflettevano i diversi pareri in seno alla stessa comunità ecclesiale.