4 particolare attenzione al modo di realizzare la trasmissione. Il principio dell’equilibrio dev’essere osservato in modo tanto più rigoroso quanto una trasmissione viene diffusa poco prima di un’elezione o di una votazione. In tal caso l’emittente deve attenersi ad una diligenza giornalistica ancora maggiore (GAAC 61.69 pag. 651, GAAC 60.84 pag. 755, GAAC 57.48 pag. 398). 5.5. L’art. 55bis Cost. definisce i principi applicabili alla radiotelevisione nel diritto svizzero. In virtù della garanzia di indipendenza e di autonomia enunciata all’art. 55bis cpv.