, n. 73-84). L’applicazione, più o meno rigida, di questo principio varia a seconda del rischio cui è esposto il pubblico in relazione alla libera formazione dell’opinione. 5.4. L’art. 4 cpv. 2 LRTV sancisce che le opinioni personali e i commenti debbano essere riconoscibili come tali. Da questa disposizione l’AIRR ha dedotto «l’obbligo di trasparenza» (GAAC 61.68 pag. 646). In virtù di tale obbligo, le opinioni devono poter essere distinte dall’informazione; gli utenti devono inoltre poter valutare un’opinione con cognizione di causa, vale a dire sapendo a quale corrente ideologica o di pensiero appartiene colui che la esprime (GAAC 55.10 pag. 91).