5.1.2. All’emittente spetta tuttavia il compito di vegliare affinché il contenuto, il tono e la dizione di una trasmissione non violino i principi applicabili all’informazione, in particolare quello secondo cui le opinioni personali devono essere riconoscibili come tali. 5.2. In virtù dell’art. 55bis cpv. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (in seguito: Cost., RS 101), la radio e la televisione sono tenute a difendere i valori culturali del Paese. Sono considerati tali i beni giuridici protetti dalla Costituzione federale, dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la