Occorre pertanto tenere conto dell’effetto che una trasmissione ha sul pubblico (DTF 119 Ib 166, 169). In particolare si tratta di vagliare se, in base alle informazioni diffuse dalla trasmissione, il radioascoltatore ha potuto formarsi liberamente una propria opinione (GAAC 62.50 pag. 459, DTF 122 II 479). 5.1.1. Occorre altresì prendere in considerazione le caratteristiche e le peculiarità del tipo di trasmissione in oggetto. Così, il dovere di presentare gli avvenimenti in modo fedele è interpretato in modo meno rigido nel caso di trasmissioni che, come quelle religiose, hanno un carattere soggettivo intrinseco (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 773).