L’art. 4 LRTV sancisce i principi applicabili all’informazione. Così, i programmi devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Allorché l’AIRR valuta una trasmissione nell’ottica dei requisiti summenzionati, lo fa innanzitutto nell’intento di tutelare il pubblico da eventuali influssi indebiti da parte dei media audiovisivi. Per questo motivo, il dovere di presentare gli avvenimenti in modo fedele viene a volte denominato «divieto di manipolazione». Occorre pertanto tenere conto dell’effetto che una trasmissione ha sul pubblico (DTF 119 Ib 166, 169).