1 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione [LRTV], RS 784.40), il 27 maggio 1999 la Società svizzera di radiotelevisione (in seguito: SSR) ha preso posizione sul ricorso, concludendo che in casu non era ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni relative ai programmi e chiedendo di respingere il ricorso. A giudizio della SSR, nel quadro dei programmi della RSI risulta chiaramente che la trasmissione contestata non ha carattere informativo. L’emittente conclude inoltre che le opinioni personali, i commenti e le citazioni erano riconoscibili come tali dal pubblico. Estratto dei considerandi: 1. - 2. (…) 3. Secondo l’art. 63 cpv.