Autorità di ricorso o AIRR). Essi lamentano una violazione del diritto in materia di programmi e, nell’ottica della presentazione fedele degli avvenimenti e della pluralità delle opinioni, criticano il fatto che il sacerdote abbia trattato in modo parziale il tema del finanziamento delle scuole private. I ricorrenti fanno inoltre valere che gli argomenti presentati non erano riconoscibili come opinioni personali dell’oratore. Su richiesta dell l’AIRR (art. 64 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione [LRTV], RS 784.40), il 27 maggio 1999 la Società svizzera di radiotelevisione (in seguito: