1 Art. 4 LRTV. Principi applicabili alla valutazione di una trasmissione religiosa a carattere prettamente soggettivo. - Nel valutare la conformità al diritto in materia di programmi di una trasmissione a carattere prettamente soggettivo, è opportuno applicare un metro meno severo rispetto a una trasmissione d’informazione. - Una trasmissione a carattere religioso nella quale un sacerdote si è espresso a favore del finanziamento di scuole private con fondi pubblici non ha violato il principio della trasparenza.