{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-64-55--_1999-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004784.pdf?ID=150004784", "Checksum": "e82d4fd8e902d5d669b537e5bf3a1236"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:53", "Checksum": "02e24ef15224e4902b8cf0d7bf5c87c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r\n\n 5\npersonali del sacerdote erano chiaramente riconoscibili come tali dal\npubblico. La trasmissione «Conversazione religiosa» costituisce un momento\nben definito nel palinsesto della RSI ed è noto che essa non ha carattere\ninformativo. Inoltre, la scelta del tema e i testi citati dipendono ampiamente\ndall’oratore. Nella fattispecie, si trattava del tema della libertà di educazione;\ni passi citati da Don Volonté erano chiaramente indicati come tali. Tenuto\nconto del fatto che occorre considerare il programma nel suo insieme, e non\nuna singola trasmissione isolata, si constata che è stata rispettata anche la\npluralità delle opinioni. Si ricordi infine che la data della votazione popolare\nsull’iniziativa citata non è ancora stata fissata. Le opinioni personali del\nsacerdote non potevano dunque influenzare direttamente l’elettorato ticinese.\n6.3. La trasmissione contestata, in onda ormai da molti anni sulla RSI, non è\nmai stata considerata una trasmissione d’informazione. Il pubblico è cosciente\ndel suo carattere soggettivo e sa che ogni oratore vi esprime le sue opinioni\npersonali; da questa rubrica radiofonica gli ascoltatori non si attendono\ndunque null’altro. Per questa trasmissione, la RSI assume principalmente un\nruolo di coordinamento e di supervisione. La gestione effettiva compete invece\nai delegati delle chiese locali che consultano l’emittente ogni qualvolta sorgano\ndubbi in merito alla scelta del tema o dell’oratore. Secondo la giurisprudenza\ndell’Autorità di ricorso in materia di trasmissione religiose (GAAC 57.47\npag. 389), l’emittente non è tenuta a vegliare affinché il messaggio diffuso\nsia di carattere specificamente cristiano. Essa può limitarsi a controllare il\nrispetto delle disposizioni legali, in particolare quella secondo cui le opinioni\npersonali devono essere riconoscibili come tali.\n6.4. Nel valutare la conformità al diritto in materia di programmi di una\ntrasmissione a carattere prevalentemente soggettivo, è opportuno applicare\nun metro meno severo che per una trasmissione d’informazione. L’emittente\nè tuttavia tenuta a vegliare affinché i fatti su cui si basano i commenti siano\nriprodotti in modo fedele. (GAAC 62.27 pag. 200, GAAC 58.46 pag. 373, GAAC\n57.12 pag. 129). Nel caso in oggetto, questa condizione è soddisfatta. Incombe\nparimenti all’emittente far sì che le opinioni personali e i commenti siano\nidentificabili come tali. Nel presente caso, il tipo stesso di trasmissione, diffuso\normai da diversi decenni, non lasciava dubbio alcuno riguardo al carattere\nsoggettivo delle opinioni espresse. Il pubblico era perfettamente in grado di\nriconoscere che si trattava di un messaggio personale, ispirato alle convinzioni\nmorali del suo autore. Il principio della trasparenza è dunque stato rispettato.\nAnche il fatto che il sacerdote si sia espresso su un argomento che a medio\no lungo termine verrà sottoposto al voto popolare, non rendeva necessaria\nalcuna misura particolare da parte dell’emittente. Le considerazioni personali\ndel sacerdote non avevano infatti un legame stretto con una votazione\nimminente, dedicata al tema del finanziamento pubblico delle scuole private.\n6.5. Nell’ottica del diritto in materia di programmi, il tipo di trasmissione\npermetteva all’oratore di esprimere l’opinione secondo cui al potere dello\nStato verrebbe conferito il carattere di una dittatura e lo Stato stesso si\nservirebbe di metodi improntati allo stalinismo. Ciò non viene peraltro\ncontestato dai ricorrenti. L’AIRR rileva tuttavia che i termini utilizzati dal\nsacerdote non erano sempre appropriati; le sue affermazioni tendevano\na volte all’esagerazione ed erano poco differenziate, senza peraltro essere\nintollerabili. Esse si riferivano tuttavia unicamente a punti secondari del suo\nmessaggio e non erano di natura tale da influenzare in modo significativo il\n\n6\ncontenuto della trasmissione nel suo insieme. L’emittente non era pertanto\ntenuta ad intervenire per distanziarsi dagli argomenti del sacerdote, o per\ncorreggerli.\n6.6. Nell’esprimere le sue opinioni personali, il predicatore non ha violato\nvalori fondamentali quali la libertà di credenza e di coscienza ai sensi\ndell’art. 49 Cost. In aggiunta, il suo messaggio non aveva carattere distruttivo\ne non si opponeva al mandato culturale che la SSR è tenuta a rispettare. Il\nfatto che egli si sia espresso a favore del finanziamento pubblico delle scuole\nprivate non è contrario all’obbligo della radio e della televisione di incentivare\nil civismo del pubblico (art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV). La trasmissione in oggetto\nnon ha dunque violato il mandato culturale di cui all’art. 3 cpv. 1 LRTV.\n6.7. Considerando la trasmissione contestata nel suo insieme, l’Autorità di\nricorso ritiene che le obiezioni formulate dai ricorrenti non siano giustificate.\nNella fattispecie, i radioascoltatori erano infatti in grado di formarsi una\npropria opinone e l’emittente, dal canto suo, ha rispettato l’obbligo della\ntrasparenza.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.55 - Decisione dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del\n23 giugno 1999, b. 384\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\n"}