{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-64-55--_1999-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004784.pdf?ID=150004784", "Checksum": "e82d4fd8e902d5d669b537e5bf3a1236"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:53", "Checksum": "02e24ef15224e4902b8cf0d7bf5c87c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r\n\n 4\nparticolare attenzione al modo di realizzare la trasmissione. Il principio\ndell’equilibrio dev’essere osservato in modo tanto più rigoroso quanto una\ntrasmissione viene diffusa poco prima di un’elezione o di una votazione. In tal\ncaso l’emittente deve attenersi ad una diligenza giornalistica ancora maggiore\n(GAAC 61.69 pag. 651, GAAC 60.84 pag. 755, GAAC 57.48 pag. 398).\n5.5. L’art. 55bis Cost. definisce i principi applicabili alla radiotelevisione nel\ndiritto svizzero. In virtù della garanzia di indipendenza e di autonomia\nenunciata all’art. 55bis cpv. 3, ripresa dall’art. 5 LRTV, l’emittente dispone di\nuna grande libertà nella scelta dei temi delle proprie trasmissioni, nel modo\ndi trattarli e presentarli e nella scelta delle persone che vi partecipano. Tale\nlibertà dell’emittente è tuttavia limitata dall’obbligo di rispettare il proprio\nmandato culturale e i principi applicabili all’informazione (art. 55bis cpv. 2\nCost. e art. 3 e 4 LRTV). La scelta del sacerdote per la «Conversazione religiosa»\nrientra in questo principio di autonomia e d’indipendenza.\n5.6. Circa le opinioni personali espresse da terzi invitati a partecipare a una\ntrasmissione, l’emittente deve da un lato fare in modo che queste opinioni\nsiano riconoscibili come tali, dall’altra evitare che partecipino al dibattito\npersone che potrebbero non rispettare i principi applicabili all’informazione\n(cura in eligendo). Secondo prassi costante (GAAC 57.12 pag. 129, GAAC 52.30\npag. 183), l’AIRR ritiene che, in virtù del principio della trasparenza, l’obbligo\ndell’emittente si limita ad apportare delle correzioni e delle puntualizzazioni\na interventi di terzi affinché il diritto in materia di programmi sia rispettato.\nL’obbligo d’intervento dell’emittente è commisurato al rischio che corre il\npubblico di essere indotto in errore.\n5.7. Secondo la giurisprudenza dell’AIRR, il controllo dell’oggettività di una\ntrasmissione impone non soltanto l’esame di ogni singola informazione, ma\nanche la presa in considerazione dell’impressione che può nascere da una\ntrasmissione nel suo insieme (GAAC 62.27 pag. 644, GAAC 60.85 pag. 760, GAAC\n58.46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343).\n6. La trasmissione radiofonica «Conversazione religiosa» ha carattere religioso\ne la sua produzione è affidata al Centro cattolico per la radio e la televisione.\nDurante questa trasmissione il sacerdote Don Ernesto Volonté si è espresso a\nfavore del finanziamento delle scuole private da parte dello Stato, fondando\nla sua argomentazione su alcuni testi ufficiali della Chiesa cattolica. Il caso va\nvalutato alla luce dei principi applicabili all’informazione sanciti dall’art. 4\ncpv. 2 LRTV, in particolare del principio della trasparenza.\n6.1. I ricorrenti fanno valere che la trasmissione ha violato il principio della\ntrasparenza di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV. A loro giudizio, le opinioni personali\ndel sacerdote, lungi dall’essere riconoscibili come tali, si confondevano con\ncitazioni da testi ufficiali della Chiesa; peccavano inoltre di parzialità e non\nriflettevano i diversi pareri in seno alla stessa comunità ecclesiale. Infine,\nfacendo presente che in Ticino è stata presentata un’iniziativa popolare\nper il finanziamento pubblico delle scuole private, i ricorrenti rilevano\nuna violazione dei principi applicabili all’informazione, sottolineando\nche il sacerdote ha utilizzato uno spazio riservato a temi religiosi per fare\npropaganda politica.\n6.2. Nella sua presa di posizione, l’emittente fa presente che, in virtù della\npropria autonomia, essa ha il diritto di scegliere le persone che partecipano\na una trasmissione. In ossequio al principio della trasparenza, le opinioni\n\n"}