{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-64-55--_1999-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004784.pdf?ID=150004784", "Checksum": "e82d4fd8e902d5d669b537e5bf3a1236"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:53", "Checksum": "02e24ef15224e4902b8cf0d7bf5c87c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r\n\n 3\nsalvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS\n0.101) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e\npolitici (Patto ONU II, RS 0.103.2).\n5.2.1. Il mandato culturale sancito dall’art. 55bis cpv. 2 Cost., esplicitato all’art. 3\ncpv. 1 LRTV, si applica ai programmi nel loro insieme. Ne consegue che non\nnecessariamente ogni singola trasmissione deve contribuire alla difesa\ndei valori culturali del Paese. Sarebbe tuttavia illecita una trasmissione\nche contraddicesse palesemente questo mandato e il cui contenuto avesse\ncarattere fondamentalmente distruttivo (GAAC 61.67 pag. 636, GAAC 60.85\npag. 765, GAAC 59.66 pag. 533). In vista dell’adempimento di questo mandato\nculturale, l’AIRR prevede condizioni più severe per una serie di ambiti\nparticolarmente sensibili (Dumermuth, Rundfunkrecht, n. 99 ss; Barrelet,\nop. cit., n. 795 ss).\n5.2.2. Secondo prassi costante, l’AIRR dedica un’attenzione particolare alle\ntrasmissioni che fanno appello ai sentimenti religiosi (GAAC 59.66 pag. 553,\nGAAC 54.47 pag. 300 ss, GAAC 53.48 pag. 385). Per un ambito tanto sensibile\nquanto quello religioso, in tutte le sue manifestazioni, l’Autorità di ricorso\napplica un metro più severo quanto alla realizzazione del mandato culturale,\nesigendo che l’emittente osservi una diligenza particolare (GAAC 61.67\npag. 637).\n5.3. Per evitare ogni manipolazione del pubblico, l’emittente è tenuta a\nrispettare il principio della diligenza giornalistica (Dumermuth, op. cit.,\nn. 73-84). L’applicazione, più o meno rigida, di questo principio varia a\nseconda del rischio cui è esposto il pubblico in relazione alla libera formazione\ndell’opinione.\n5.4. L’art. 4 cpv. 2 LRTV sancisce che le opinioni personali e i commenti\ndebbano essere riconoscibili come tali. Da questa disposizione l’AIRR ha\ndedotto «l’obbligo di trasparenza» (GAAC 61.68 pag. 646). In virtù di tale\nobbligo, le opinioni devono poter essere distinte dall’informazione; gli utenti\ndevono inoltre poter valutare un’opinione con cognizione di causa, vale a\ndire sapendo a quale corrente ideologica o di pensiero appartiene colui che la\nesprime (GAAC 55.10 pag. 91). Il principio della trasparenza concerne dunque\nmeno la correttezza delle dichiarazioni fatte quanto piuttosto la possibilità,\nofferta al pubblico, di valutare il contenuto di una trasmissione e di formarsi\nun’opinione fondata a riguardo. Quanto meno il pubblico conosce lo stile\ndi una trasmissione, l’autore della stessa o le idee che egli esprime, tanto\npiù severe sono le esigenze di trasparenza da rispettare (Gabriel Boinay, La\ncontestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996,\nn. 99; Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der\nSchweiz, pag. 300).\n5.4.1. L’obbligo di riflettere in modo equo la pluralità delle opinioni non si\napplica ad ogni singola trasmissione, ma vale per l’insieme del programma\nsull’arco di un certo periodo di tempo (Dumermuth, Rundfunkrecht,\nn. 94 ss). Per quest’ultima esigenza si fa tuttavia un’eccezione: allorché una\ntrasmissione è dedicata ad elezioni o a votazioni popolari, devono essere\nprese tutte le misure atte ad impedire che i media elettronici influenzino in\nmodo parziale l’opinione dei cittadini. Tale principio dell’equilibrio obbliga\nl’emittente a informare equamente il pubblico sia sulle opinioni dominanti\nche su quelle di gruppi minoritari (Dumermuth, op. cit., n. 92) e a prestare\n\n"}