{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-64-55--_1999-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004784.pdf?ID=150004784", "Checksum": "e82d4fd8e902d5d669b537e5bf3a1236"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:53", "Checksum": "02e24ef15224e4902b8cf0d7bf5c87c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 23.06.1999 JAAC 64.55 \r\n\n 2\ndi programmi, ma non è tenuta ad esprimersi su tutte le obiezioni e i motivi\ninvocati dalle parti (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches\nBundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453; GAAC\n61.69 pag. 650, GAAC 60.91 pag. 838).\n5. I ricorrenti denunciano una violazione del diritto in materia di programmi\nai sensi degli art. 3 e 4 LRTV, sostenendo che le opinioni personali del sacerdote\nnon erano riconoscibili come tali e che l’emittente sia venuta meno al suo\nmandato di incentivare il civismo degli ascoltatori.\n5.1. L’art. 4 LRTV sancisce i principi applicabili all’informazione. Così, i\nprogrammi devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro\nmolteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Allorché\nl’AIRR valuta una trasmissione nell’ottica dei requisiti summenzionati, lo\nfa innanzitutto nell’intento di tutelare il pubblico da eventuali influssi\nindebiti da parte dei media audiovisivi. Per questo motivo, il dovere di\npresentare gli avvenimenti in modo fedele viene a volte denominato\n«divieto di manipolazione». Occorre pertanto tenere conto dell’effetto che\nuna trasmissione ha sul pubblico (DTF 119 Ib 166, 169). In particolare si\ntratta di vagliare se, in base alle informazioni diffuse dalla trasmissione, il\nradioascoltatore ha potuto formarsi liberamente una propria opinione (GAAC\n62.50 pag. 459, DTF 122 II 479).\n5.1.1. Occorre altresì prendere in considerazione le caratteristiche e le\npeculiarità del tipo di trasmissione in oggetto. Così, il dovere di presentare gli\navvenimenti in modo fedele è interpretato in modo meno rigido nel caso\ndi trasmissioni che, come quelle religiose, hanno un carattere soggettivo\nintrinseco (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 773).\nIl pubblico dev’essere in grado di capire che si tratta di opinioni personali\no del commento di un avvenimento in chiave religiosa (Martin Dumermuth,\nDie Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basilea e\nFrancoforte sul Meno 1992, pag. 387). Nella sua giurisprudenza, l’AIRR è giunta\nalla conclusione che la nozione di «pensiero d’ispirazione cristiana» non\ndebba essere interpretata in senso troppo stretto. Benché da questo tipo di\ntrasmissione parte del pubblico si attenda in primo luogo una testimonianza\ndi fede e raccomandazioni di ordine morale - e meno una presa di posizione\nsu questioni politiche e sociali - in questo caso l’elemento determinante è la\nlibertà dell’emittente di scegliere i propri programmi e non il diritto in materia\ndi programmi (GAAC 57.47 pag. 388).\n5.1.2. All’emittente spetta tuttavia il compito di vegliare affinché il contenuto,\nil tono e la dizione di una trasmissione non violino i principi applicabili\nall’informazione, in particolare quello secondo cui le opinioni personali\ndevono essere riconoscibili come tali.\n5.2. In virtù dell’art. 55bis cpv. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874\n(in seguito: Cost., RS 101), la radio e la televisione sono tenute a difendere\ni valori culturali del Paese. Sono considerati tali i beni giuridici protetti\ndalla Costituzione federale, dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la\n\n"}