1 Divieto di pubblicità occulta. Delimitazione rispetto a una citazione ammissibile delle fonti. Autonomia nella concezione dei programmi. - L’autonomia nella concezione dei programmi comprende anche la scelta delle fonti in relazione alla trattazione di un tema (consid. 6.9). - La citazione delle fonti non è problematica nell’ottica del divieto di pubblicità clandestina, a condizione che essa sia necessaria per l’informazione o per il rispetto del principio della trasparenza (consid. 7.5 seg.). - Laddove una trasmissione è utilizzata a torto come piattaforma pubblicitaria, si è in presenza di una forma di pubblicità occulta.