1 Art. 4 LRTV. Dovere di diligenza giornalistica in trasmissioni d’informazioni giornaliere. - Il dovere di diligenza giornalistica richiede che i fatti, nel limite del possibile, vengano accertati. Il grado di ricerca richiesto all’emittente dipende dal genere di trasmissione, dalla gravità delle eventuali accuse legate alle informazioni presentate e dalla portata di quest’ultime. - L’indicazione corretta della fonte, e pertanto il rispetto del principio di trasparenza, tutela l’emittente nel caso di un esame effettuato sotto il profilo del diritto in materia di programmi. Zusammenfassung des Sachverhalts: