Art. 4 LRTV. Valutazione di una serie televisiva nell’ottica del diritto in materia di programmi. Anche la valutazione compiuta in base ai principi applicabili all’informazione (art. 4 LRTV) deve tener conto della specificità di un’emissione diffusa in forma di serie televisiva. Per quanto 1 concerne l’obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti, un’emissione facente parte di una serie non deve di regola essere subordinata a esigenze severe quanto quelle cui soggiacciono una singola trasmissione o diverse emissioni oggetto di un reclamo globale («Zeitraumbeschwerde»). L’emittente deve tuttavia rispettare il principio della trasparenza.