Art. 4 cpv. 1 LRTV. Obbligo di presentare correttamente i fatti nell’ambito di trasmissioni a carattere informativo. Esigenze inerenti al giornalismo d’inchiesta. Nell’ambito di trasmissioni dedicate a inchieste, i giornalisti debbono dar prova di diligenza qualificata, al fine di evitare la manipolazione dei telespettatori. Un contributo volto a confermare un’immagine preconcetta mediante inesattezze sparse, informazioni fasulle e l’impiego mirato di immagini e suoni, viola detto obbligo di diligenza giornalistica.