Art. 3 cpv. 1 LRTV. Protezione dei sentimenti religiosi. «Satanismo». Fondamentalmente spetta all’emittente, nel quadro della propria libertà riguardo ai programmi, di trattare il tema del «satanismo» servendosi del metodo dell’autosmascheramento. Se l’emissione tocca la sfera intima dei sentimenti religiosi, l’emittente deve dar prova di particolare diligenza.