Art. 63 cpv. 3 LRTV. Interesse pubblico per una decisione. - Si tratta di una disposizione potestativa. Qualora l’AIER esamini, per ragioni d’interesse pubblico, la domanda di un ricorrente sprovvisto della legittimazione ad agire a titolo individuale o popolare, lo stesso dev’essere trattato come denunciatore; in tal caso non ha diritti di parte. - Non entrata in materia nella fattispecie per mancanza di interesse pubblico.