Art. 63 cpv. 1 LRTV. Nessuna legittimazione ricorsuale delle persone giuridiche. - Diversamente dalla legislazione anteriore, la LRTV non prevede più la legittimazione a ricorrere per persone giuridiche, bensì soltanto per persone fisiche. - Se una persona giuridica è rappresentata da un avvocato praticante, non è prevista la concessione di un termine supplementare per presentare le firme necessarie a interporre ricorso popolare.