1. (Condizioni di legittimazione rispettate) 2. In base all’art. 62 cpv. 2 LRTV, il ricorso deve indicare, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione, sono state violate. Il ricorrente invoca la violazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV sottolineando innanzitutto che la presentazione del centro «Scientology» di B. non corrisponde a quanto preventivamente convenuto con la Televisione della Svizzera Italiana.