Inoltre, il ricorso non soddisfaceva neppure nel merito le esigenze dell’art. 62 cpv. 2 LRTV, di indicare cioè, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione sarebbero state violate. Al ricorrente è stata concessa una proroga del termine fino al 2 settembre 1994 per produrre gli atti mancanti. D. In data 1° settembre 1994, il ricorrente ha presentato le firme richieste nonché un complemento al ricorso, nel quale viene censurata la violazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV in seguito a presunte «accuse esplicite ma non fondate» da parte della trasmissione contestata.