{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-23--_1994-12-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003011.pdf?ID=150003011", "Checksum": "ec84fc017005322aed5e0656601620ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.23 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:03", "Checksum": "a23bf7fde65c4d55970d6d6b33224e2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r\n\n 4\n5.2. Secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b PA i redattori, i collaboratori e i responsabili\ndi programmi radiofonici e televisivi, come anche i loro ausiliari, hanno\nil diritto di rifiutare la testimonianza sul contenuto e la fonte delle loro\ninformazioni. Dato che l’art. 69 cpv. 4 LRTV permette espressamente\ndi applicare questa norma alla procedura dinanzi all’AIR, il rifiuto di\ntestimoniare della SSR deve essere protetto.\n5.3. Nel caso in esame, si rende superflua la comunicazione dell’identità\ndell’anziana signora poiché, a maggior ragione, dalle sue stesse affermazioni\nnel filmato emerge con sufficiente chiarezza che gli autori del tentativo\nsi presentarono a lei quali rappresentanti di un’associazione «dei diritti\ndell’uomo». Pochi minuti prima di questa sequenza, il giornalista televisivo,\nnell’ambito dell’esposizione generale sui retroscena e sull’organizzazione\ndella setta, aveva richiamato l’attenzione sull’appartenenza del cosiddetto\n«Comitato per i diritti dell’uomo» al movimento «Scientology». Se ne conclude\npertanto che l’affermazione del ricorrente, secondo cui «Scientology» veniva\naccusata sulla base di una testimonianza che non la concerne per nulla, risulta\ninfondata. Di conseguenza, non si può affermare di essere in presenza di un\npregiudizio alla libera formazione di un’opinione tramite manipolazione; in\nmerito a queste censure, il ricorso è privo di fondamento.\n6. Il ricorrente sostiene, in un certo senso, che il principio della corretta\npresentazione degli avvenimenti sarebbe stato violato presentando una\ndescrizione unilaterale e negativa di «Scientology». La SSR replica nella sua\npresa di posizione che la trasmissione intendeva fornire una rappresentazione\ncritica di «Scientology». Essa descrive nel modo seguente lo scopo della\ntrasmissione stessa: «Mettere in evidenza le controversie e le contraddizioni\nche accompagnano questa setta a livello internazionale: da un lato il\nsuccesso e l’ampia diffusione, dall’altro gli interrogativi legati ad aspetti come\nl’impegno finanziario e personale richiesto ai neofiti e le controverse tecniche\npsicologiche impiegate soprattutto nelle sedute di «auditing».\n6.1. È corretto affermare che il tema delle sette in generale e di «Scientology»\nin particolare è molto controverso. In nessun caso se ne può però concludere\nche un tale tema, a causa di questa sua natura controversa, venga escluso da\nun’analisi critica. A questa ipotesi di esclusione si contrappone infatti la libertà\nnella concezione dei programmi dell’emittente, garantita costituzionalmente.\nÈ invece compito di radio e televisione, nell’ambito del mandato culturale,\nriprendere ed analizzare temi scomodi ma socialmente rilevanti.\n6.2. L’AIR, dopo aver visionato la trasmissione impugnata, giunge alla\nconclusione che i telespettatori, sulla base delle informazioni contenute nel\nfilmato e nella successiva discussione, siano stati messi nella condizione di\nfarsi un’ opinione personale di «Scientology». Già all’inizio della trasmissione\nvenne chiarito che si trattava di un approccio critico ad un fenomeno che\ninquieta vasti strati della popolazione. Nel servizio si è data la parola a\npersone che avevano avuto esperienze con «Scientology», sia direttamente,\nsia quali parenti o conoscenti di membri di questa associazione. Corrisponde\nal vero che la maggioranza degli intervistati presentò un quadro piuttosto\nnegativo della setta. Nel suo insieme, il tema è stato però affrontato in\nmodo oggettivo. Una delle persone interpellate fece notare, operando dei\ndistinguo, che alcuni corsi organizzati da «Scientology» potevano essere\nsenz’altro utili. Gli esperti consultati hanno indicato in modo razionale e\n\n"}